CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Milano

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Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI

- La domanda di affiliazione della Società sportiva al CSI deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto. Tra i requisiti richiesti, la Società sportiva deve avere un numero di tesserati non inferiore a 7, tra i quali devono essere OBBLIGATORIAMENTE presenti per tutte le società affiliate: il PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE e, tranne per le società di capitali con “Amministratore Unico”; il VICEPRESIDENTE; almeno 1 altro membro del consiglio direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT o NA e qualifica di Consigliere. L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto solo da persone maggiorenni. INCOMPATIBILITA': Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è vietato ricoprire la stessa carica amministrativa (ad es. Presidente, Vice Presidente o Consigliere, ovvero di Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o Amministratore Unico) in due o più Società affiliate al CSI ed iscritte (o in via di iscrizione) al Registro nazionale delle ASD/SSD del CONI, che operino nell’ambito della stessa disciplina sportiva.

Statuto e Atto Costitutivo

Le Società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’iscrizione al Registro nazionale delle ASD presso il CONI (e pertanto avvalersi della normativa di cui alla legge 460/98 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’art. 90 della L.289/02), devono essere in possesso (e presentare al Comitato territoriale) uno Statuto/Atto Costitutivo registrato e depositato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate territoriale.

Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD/SSD

La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale regime fiscale previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi per il tramite dell’EPS/FSN al quale è affiliata. Tale riconoscimento viene concesso dal CONI, per il tramite del CSI, con le procedure previste dal Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle normative vigenti. La Presidenza nazionale CSI sottopone al riconoscimento ai fini sportivi solo quei soggetti che sono pienamente in regola con la normativa, che abbiano almeno 7 tesserati di cui almeno 3 dirigenti (tra i quali il Presidente, il Vice Presidente e almeno un Consigliere), che siano dotati di Statuto/Atto Costitutivo registrato (con il timbro della Agenzia delle Entrate ben visibile), in possesso del Codice fiscale e che pratichino le discipline sportive ammissibili, indicate nella Delibera n. 1568 del 14/02/2017 del Consiglio Nazionale del CONI. I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale delle ASD/SSD del CONI sono: Associazioni Sportive Dilettantistiche (ad es. A.S.D.) senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica; Società Sportive Dilettantistiche di capitali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D. A R.L.); Per le prime due tipologie di soggetti (assenza di finalità lucrative) lo statuto deve essere «a norma di Legge», cioè dovrà prevedere i contenuti minimali previsti dall’art. 90 della Legge 289 del 2002. Esso va redatto come scrittura privata o atto notarile (obbligatorio per le SSD) e registrato (rispettivamente come atto privato o atto pubblico) presso uno sportello dell’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate territoriale.

Chi può essere tesserato?

Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Associazione/Società sportiva affiliata. La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale. I tipi di tessera sono: la tessera Atleta: la tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all’interno del CSI (compresi gli atleti con disabilità) anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all’interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli. La tessera Non Atleta: la tessera Non Atleta – NA – viene rilasciata a tutti coloro che non praticano alcuna attività sportiva diretta. Nella tessera Non Atleta è necessario indicare le qualifiche ricoperte dal titolare all’interno della propria Società o Associazione sportiva, del Comitato territoriale e/o regionale e/o nazionale del CSI. La tessera associativa Non Sportiva: la tessera associativa Non Sportiva – NS – viene rilasciata a tutti coloro che non praticano alcuna attività sportiva o motoria, ma solo attività di carattere culturale, ludico e sociale nell’ambito della propria organizzazione affiliata al CSI. La tessera associativa Non Sportiva non può riportare alcuna qualifica tecnica o associativa e non può in alcun modo essere utilizzata per praticare attività fisica/motoria/sportiva.

Come avviene il tesseramento presso il comitato?

I moduli devono essere consegnati presso gli uffici del CSI, negli orari di apertura, per la vidimazione ufficiale e la relativa stampa delle tessere. La società provvede contestualmente al pagamento. La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello della consegna della modulistica presso gli uffici del CSI, pertanto non sarà MAI possibile far partecipare ad una gara un’atleta tesserato il giorno stesso.

Come avviene il tesseramento on line?

La procedura di tesseramento on-line prevede la possibilità di tesserare atleti in qualsiasi momento della giornata senza necessità di recarsi presso gli uffici del CSI; sarà possibile effettuare il pagamento con carta di credito, con bonifico MyBank o con la procedura del credito a scalare. La società provvederà in proprio alla stampa cartacea delle tessere CSI, che hanno la medesima validità delle tessere plastificate rilasciate dal CSI Milano. La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello della consegna della modulistica presso gli uffici del CSI, pertanto non sarà MAI possibile far partecipare ad una gara un’atleta tesserato il giorno stesso.

Nel caso di atleta minorenne chi deve firmare il modulo di tesseramento?

La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale.

Con la tessera da atleta quali discipline posso praticare?

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o 2 discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per tutte quelle discipline indicate sul modello di tesseramento 2T o 2R. Non è possibile tesserarsi per la stessa disciplina sportiva per due o più Società del CSI. E' tuttavia possibile tesserarsi con un’altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina da quella/e indicata/e sul modulo di tesseramento stipulato con la precedente Società. Per maggiore chiarezza, si ricorda che il calcio (CAL), il calcio a 7 (CA7), il calcio a 5 (CAC), la pallavolo (PVO) e la pallavolo mista (PVM) sono considerate discipline tra loro diverse.

Quante discipline sportive possono essere indicate sulle tessere - AT - Atleta?

Sulla tessera - AT - Atleta - è possibile indicare sino ad un massimo di 2 discipline sportive. Nel caso in cui vengano praticate più discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento all’annualità sportiva relativa alla prima disciplina indicata i cui codici devono essere indicati sulla tessera.

In quali casi è possible tesserarsi per la stessa disciplina per un'altra società?

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza entro il 31 gennaio per una determinata disciplina, dal 1 febbraio avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del Comitato. Fatto salvo quanto indicato in precedenza, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza e tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI. Le operazioni di “svincolo” e quindi nuovo tesseramento dell’atleta possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l’intera procedura. All’atto del nuovo tesseramento con esibizione di regolare modulistica (Mod. 2T), l’atleta interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla osta della Società di appartenenza - in originale a firma del presidente della Società stessa - all’UPT del CSI Milano. Non è possibile effettuare più di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva.

Quale documenti attestanti l'identità rilascia il CSI?

L’unico documento rilasciato dal CSI, che attesterà l’identità dei tesserati sarà la tessera CSI con fotografia. Con quest’unica tessera sarà possibile partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali promosse dal CSI Milano. Non sarà quindi più necessario esibire al direttore di gara il classico documento d’identità, poiché la tessera CSI con fotografia avrà la duplice funzione di certificare il tesseramento per la stagione sportiva in corso ed attestare l’identità di atleti e dirigenti.

Come mi devo comportare in caso di infortunio?

E' disponibile l'innovativo sistema di denuncia online che, attraverso pochi e semplici passaggi vi permette di denunciare e gestire rapidamente i vostri sinistri. Rimane inoltre la possibilità di denunciare i sinistri Infortunio e Responsabilità civile terzi: In forma scritta, attraverso l’apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/R a: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI CSI – MARSH SpA casella postale 10979 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO Via posta elettronica all’indirizzo info.csi@marsh.com facendola seguire dall’invio del modulo debitamente compilato e firmato. INOLTRO DENUNCIA DI SINISTRO: la denuncia deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data dell’infortunio e deve essere effettuata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa tramite: · portale online per la gestione online del sinistro www.marshaffinity.it/csi (istruzioni allegate) oppure · compilazione del modulo cartaceo (non dovranno essere allegati documenti medici e fatture in originale – solo fotocopie) L’inoltro del modulo di denuncia e della documentazione necessaria alla corretta istruttoria dovrà essere effettuato attraverso Upload dei documenti dal portale online sopra citato. In alternativa tramite uno dei seguenti mezzi (si prega di NON inoltrare la medesima denuncia attraverso più canali): · raccomandata A.R. a: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI CSI – MARSH S.p.A. Casella Postale 10979 – UDR MI ISOLA 20159 MILANO

Come si registrano atto costitutivo e statuto?

Se Statuto e Atto Costituivo sono stati redatti da un notaio, sarà il notaio stesso ad occuparsi della registrazione degli atti entro venti giorni dalla data di stipulazione. Altrimenti, ci si deve recare all’Ufficio Locale (competente per zona rispetto alla sede legale dell’Associazione) dell’Agenzia delle Entrate (l'associazione dovrà essere già in possesso del codice fiscale), con i seguenti documenti: •2 copie dell’atto costitutivo e 2 copie dello statuto, in originale e firmate in calce dai soci fondatori (una copia resterà all’Agenzia delle Entrate, una copia verrà restituita all’Associazione); •delega (se chi si reca a registrare gli atti non è il legale rappresentante dell’Associazione) e copia della carta di identità del richiedente e del legale rappresentante dell’Associazione; •modello 69 compilato; •ricevuta del versamento dell’imposta di registro di 200,00 euro (da effettuarsi in banca o in posta con modello F23 ed indicando il codice tributo 109T), se dovuta; attenzione nel modello al punto 4 ci vanno i dati dell’Associazione, al punto 5 quelli del presidente); •diverse marche da bollo da 16,00 euro (a seconda della lunghezza degli atti: 1 marca “ogni 100 righe”), se dovute. Le marche da bollo devono essere precedenti o con la stessa data dell’atto costitutivo altrimenti verrà applicata una mora.

Quando è necessario registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo?

La legge non impone che questi documenti siano redatti in una forma particolare (possono essere redatti con atto pubblico da un notaio o con scrittura privata dai soci) e neanche che siano registrati. C’è però da dire che la loro registrazione consente di attribuire all’atto costitutivo e allo statuto data certa ai sensi dell’art. 2704 Codice Civile; è, quindi, consigliabile registrare Statuto e Atto Costitutivo perchè in questo modo essi acquistano un “valore aggiunto” utile, ad esempio, per stipulare contratti, richiedere contributi ad Enti Pubblici, impugnarli in caso di controversie legali. E’ invece obbligatorio registrare questi atti presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) quando si voglia: •beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali dal D. Lgs. 460/1997, nonchè, se possibile, accedere al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991: solo per questo motivo conviene a tutte le Associazioni effettuare la registrazione di Statuto e Atto Costitutivo; •procedere con l’iscrizione ad albi e registri nazionali, regionali, provinciali e/o comunali; •richiedere l’attribuzione di personalità giuridica (in questo caso atto costitutivo e statuto devono avere la forma di atto pubblico redatto da un notaio). La registrazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla costituzione, previa richiesta del codice fiscale.

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